Sismabonus più difficile in casa.

Sismabonus più difficile in casa.

2 Marzo 2017 0 Di mircomion

Sismabonus_Mirco_Mion_02.03.2017

Con la Legge di Bilancio 2017, approvata il 21 dicembre 2016, veniva sancito il ruolo del bonus antisismico, oggi detto “Sismabonus”, come opportunità per stimolare un piano volontario dei cittadini, con forti incentivi statali, di valutazione e prevenzione nazionale del rischio sismico degli edifici.

Il decreto ministeriale del Mit, attivo a partire ieri, è lo strumento attuativo che istituisce le linee guida e indica le modalità per l’attestazione dell’efficacia degli interventi da parte di professionisti abilitati.

Le linee guida inserite nel decreto affrontano il tema della classificazione del rischio sismico delle costruzioni esistenti con un nuovo approccio, che va a coniugare da una parte il rispetto del valore della salvaguardia della vita umana (mediante i livelli di sicurezza previsti dalla Vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni) e dall’altra la considerazione delle possibili perdite economiche e delle perdite sociali (in base a robuste stime convenzionali basate anche sui dati della ricostruzione post sisma Abruzzo 2009).

Le stesse linee guida consentono di attribuire ad un edificio una specifica classe di rischio sismico, mediante un unico parametro che tenga conto sia della sicurezza sia degli aspetti economici. Sono state individuate otto classi di rischio sismico: da A+ (meno rischio), ad A, B, C, D, E, F e G (più rischio). La nomenclatura è affine a quella adottata in ambito comunitario per definire la prestazione energetica di edifici o elettrodomestica.

Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi finalizzati alla riduzione della classe di rischio sismico, sia su singoli immobili che su condomini vengono incluse anche le spese che dovranno essere sostenute per ottenere la classificazione e verifica sismica degli immobili fatte da parte di professionisti abilitati.

Cosa bisogna fare per accedere all’incentivo:

  • Il proprietario che intende accedere al beneficio, incarica un professionista della valutazione della classe di rischio e della predisposizione del progetto di intervento;
  • Il professionista individua la classe di rischio della costruzione nello stato di fatto prima dell’intervento;
  • Il professionista progetta l’intervento di riduzione del rischio sismico e determina la classe di rischio della costruzione a seguito del completamento dell’intervento;
  • Il professionista assevera i valori delle classi di rischio e l’efficacia dell’intervento;
  • Il proprietario può procedere ai primi pagamenti delle fatture ricevute;
  • Il direttore dei lavori e il collaudatore statico attestano al termine dell’intervento la conformità come da progetto.

Va sottolineato che il “sismabonus” non è cumulabile con agevolazioni spettanti per le medesime finalità, sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

Per i soli lavori condominiali, viene prevista la possibilità di cedere la detrazione fiscale alle imprese esecutrici o a soggetti privati ma con esclusione esplicita degli istituti di credito e degli intermediari finanziari. E’ ammessa a favore del cessionario che riceve il credito la facoltà di successiva rivendita dello stesso beneficio.

Si deve però considerare che a differenza degli altri interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica, dove tecnicamente è possibile intervenire su singole unità immobiliari anche in un contesto “condominiale”, in questo caso l’intervento tecnico risultata essere difficilemente praticabile in un contesto immobiliare in cui insistono le singole unità.

Le linee guida sono sicuramente perfettibili, ma  si tratta di un importante cambio di passo sia per i professionisti che per la società civile. Con un periodo di affinamento progressivo  e un riscontro sereno e obiettivo a seguito dell’attuazione si potranno sicuramente migliorare alcuni elementi che però ad oggi non diminuiscono la fondamentale portata del provvedimento

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